IL GIUDICE DI PACE 
 
    Ha emesso la seguente ordinanza nel processo  penale  n.  Rg  Dib
49/10 e n. 394/10 RG Notizie di reato nei confronti di El Shamy Hamdy
Abdel Hamid Abdel Raham, nato il 1° giugno 1982 in Egitto  difeso  da
avv. A. Chieppa, domiciliato presso  avv.  Anezza  in  Velletri,  via
Pieroni n. 31, imputato del reato di cui all'art. 10-bis  del  d.lgs.
n. 286/1998 per come introdotto dalla legge n. 94/2009. 
    L'imputato a seguito  di  atto  di  citazione  notificato  il  24
febbraio 2010 e' stato presentato a giudizio all'udienza del 10 marzo
2010 per il reato  suddetto  con  il  seguente  capo  di  imputazione
risultando  contumace  in  violazione  dell'art.  10-bis  d.lgs.   n.
286/1998. In Ariccia 7 settembre 2009. 
    Il  G.d.P.  verificata  la  regolarita'  del  contraddittorio  ha
dichiarato  la  contumacia  dell'imputato  e  l'assenza  delle   p.o.
Ministero interno. 
    Nella  fase  delle   questioni   preliminari   all'apertura   del
dibattimento il  G.d.P.  ha  ritenuto  di  sollevare  di  ufficio  la
questione della legittimita' costituzionale del suddetto art.  10-bis
per i seguenti motivi. 
    Il  surrichiamato  art.  10-bis  recita  «Salvo  che   il   fatto
costituisca piu' grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero  si
trattiene  nel  territorio   dello   Stato,   in   violazione   delle
disposizioni di cui  al  presente  testo  unico,  nonche'  di  quelle
dell'art. 1 della legge n. 68/2007, e' punito con l'ammenda da  5.000
a 10.000 Euro. Al reato di cui  al  presente  comma  non  si  applica
l'art. 162 c.p.». 
    Tale normativa appare a questo G.d.P. in contrasto con i principi
costituzionali di cui agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione. 
    1) Essa  infatti  non  rispetta  il  principio  della  necessaria
offensivita' delle condotte previste dalle norme diritto penale. 
    Tale principio statuisce che il ricorso alla sanzione penale  nel
nostro ordinamento e' ammesso esclusivamente  per  la  protezione  di
beni giuridici di rilievo costituzionale e solo  come  estrema  ratio
(impossibilita' di raggiungere lo stesso scopo  con  altri  strumenti
giuridici). 
    Le condotte incriminate dal richiamato  art.10-bis  non  appaiono
essere lesive di per se'  del  bene  della  sicurezza  pubblica,  ne'
appaiono condotte di particolare pericolosita'  sociale  (vedi  anche
Corte cost. nn. 22/07 e 78/07). 
    Esse sono piuttosto la espressione di una condizione  individuale
(quella  di   emigrante   la   cui   incriminazione   appare   quindi
discriminatoria). 
    Inoltre la sanzione penale prevista appare caratterizzata da  una
forma di subordinazione nei confronti della  sanzione  amministrativa
della espulsione respingimento, come previsto dall'art. 10-bis, comma
2, e comma 5 che prevedono la non applicabilita' o  la  pronuncia  di
una sentenza di non luogo a procedere nel  caso  di  respingimento  e
espulsione, cosi' violando il principio  della  estrema  ratio  sopra
richiamato. 
    2)  Il  principio  della  uguaglianza  e'  poi   violato,   dalla
applicabilita' o non applicabilita'  della  sanzione  penale  non  in
funzione di volonta' o atti del soggetto incriminato, ma in  funzione
della discrezionalita' e/o  solerzia,  e/o  disponibilita'  di  mezzi
della Autorita' amministrativa che puo' disporre il provvedimento  di
espulsione, per il quale peraltro non e' neanche  richiesto  piu'  il
nulla osta della A.G. 
    In  sostanza  lo  stesso  comportamento  puo'  essere  penalmente
sanzionabile oppure no a causa di circostanze estranee alla sfera  di
intervento degli imputati. 
    Ancora in violazione del principio di uguaglianza non e' previsto
nella norma dell'art. 10-bis la scriminante del giustificato  motivo,
prevista invece nel reato «analogo» di cui all'art. 14,  comma  5-ter
legge  n.   68/2007,   ne'   e'   prevista   la   oblabilita'   della
contravvenzione  come  dettato  dall'art.  162  c.p.  per   i   reati
contavvenzionali. 
    Mancata previsione nullamente giustificata. 
    3) I principi di ragionevolezza e di buon  andamento  della  p.a.
vengono  poi  violati  da  una  sanzione  penale  che  -   con   ogni
verosimiglianza - risultera' del tutto fuori della solvibilita' della
stragrande   maggioranza   degli   stranieri    incriminati,    cosi'
compromettendo effettivita', funzione deterrente, e rieducativa della
sanzione  stessa,   e   determinando   comunque   una   irragionevole
proliferazione di processi con dispendio di risorse pubbliche